Il nuovo Preposto alla Sicurezza

Con l’introduzione della Legge 215/2021 del dicembre 2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, vengono apportate modifiche di rilievo al D.Lgs 81/2008.

Da tenere in considerazione sono soprattutto le modifiche al ruolo di Preposto alla Sicurezza.

Il Datore di Lavoro ha ora l’obbligo formale di individuazione del Preposto. Decade, quindi, la figura del “preposto di fatto” poiché, quando è presente deve essere formalmente designato.

Il Preposto, dal canto suo, ottiene un rafforzamento del ruolo di vigilanza e supervisione, con un ovvio incremento delle responsabilità.
Vista la maggiore importanza nell’organizzazione della sicurezza aziendale, i contratti nazionali del lavoro (CCNL) possono prevedere un aumento della retribuzione per gli incaricati.

I nuovi obblighi di vigilanza

Nella nuova riformulazione del punto a) comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs. 81/08, tra gli  Obblighi del Preposto, si può leggere:

“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

È stata aggiunta, allo stesso comma, la lettera f-bis) che prevede che il Preposto debba:

“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

Che strumenti ha il Preposto per adempiere ai nuovi obblighi?

I nuovi oneri del Preposto alla Sicurezza sono quelli di sovrintendere, vigilare e di intervenire nel caso di comportamenti non conformi dei lavoratori, allo scopo di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore persistesse nelle inottemperanze dopo il richiamo, il Preposto deve sospendere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

A rigor di logica, si ipotizza che l’interruzione temporanea dell’attività in capo al Preposto debba venire attuata quando non è possibile ripristinare immediatamente le condizioni di conformità.

Che formazione deve avere il Preposto?

In attesa di nuove indicazioni normative tramite Accordo Stato-Regioni, le quali prevederanno un aggiornamento biennale della formazione o in caso di evoluzione della tecnica e della tecnologia aziendale, rimane in vigore quanto recita l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 all’articolo 5, perciò che il preposto debba frequentare un corso di 8 ore ogni 5 anni con modalità accordate a livello aziendale previa consultazione dell’RLS. 

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