
Mobbing contro Straining
Demansionamento o inattività forzata, vessazioni, attacchi volti a sminuire la morale e la sua professionalità della persona, discriminazioni, sono tutte situazioni che non dovrebbero verificarsi e soprattutto che non dovrebbero essere permesse in una realtà lavorativa. Invece non solo si verificano, ma possono svilupparsi con cinica metodicità e pianificazione. Così non parliamo più solo di mobbing, ma anche di straining, due condotte sicuramente inaccettabili e che pur avendo un fine comune presentano accezioni differenti.
Straining e mobbing: la differenza
Per comprendere l’entità delle situazioni e la differenza tra mobbing e straining si deve immaginare un contesto persecutorio e lesivo tenuto nei confronti di un dipendente. Quando questo tipo di azioni tendono a susseguirsi e risultano collegate tra loro, spesso coordinate e programmate in un piano offensivo verso il lavoratore fino a minarne la sua integrità e le sue certezze (e spesso la sua salute), siamo davanti a un chiaro esempio di mobbing.
Se si tratta invece di un singolo episodio, che travisa un’ostilità palese e che ha delle ripercussioni a livello psicologico o fisico, allora siamo davanti a un caso di straining.
Per mobbing si intendono situazioni e condotte ingiustificate e punitive che si abbattono sul lavoratore. Privazione degli strumenti di lavoro senza una motivazione giustificata, assegnazione di mansioni che contrastano con lo stato psico-fisico o le competenze sono solo due esempi. Più in generale il lavoratore viene sottoposto a condizioni umilianti e di emarginazione, persino di terrorismo psicologico. In ogni caso si tratta di comportamenti e azioni che hanno la principale caratteristica di reiterarsi nel tempo.
Lo straining: che cos’è
Le conseguenze dello straining, se vogliamo, sono simili a quelle del mobbing, e sono sempre provocate da situazioni discriminatorie. Ciò che differenzia in maniera sostanziale i due comportamenti è la continuità dell’atto di vessazione. Il mobbing comprende delle azioni che si reiterano nel tempo, lo straining delle azioni “one shot”.
In tutti, sia ben chiaro, viene meno l’integrità morale e psico-fisica di chi subisce.
Il primo caso di straining riconosciuto dalla giurisprudenza italiana fu nel 2005 dal Tribunale di Bergamo in una causa per stress forzato. L’azione interessata si presentava in un frangente di tempo limitato ma con conseguenze immediate.
Possiamo dire, in maniera chiara ma non del tutto precisa, che lo straining va a braccetto con l’infortunio, il mobbing con la malattia professionale.
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