Ispettorato all’opera!

Sono stati pubblicati, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i risultati dell’attività della vigilanza comprendente il periodo gennaio-settembre 2022. I risultati ottenuti evidenziano un’importante percentuale di irregolarità e addirittura di provvedimenti di sospensione delle attività.

Scendiamo a vedere i dati più nel dettaglio:

Sono state svolte, fino al 30 settembre, 12.522 visite, a dispetto delle 13.944 svolte nell’intero 2021, quindi un importante aumento dei controlli.

Le ispezioni hanno coinvolto ogni settore produttivo, con un occhio di riguardo sempre per quelli il cui rischio infortunistico risulta particolarmente sensibile, come per esempio l’edilizia.

Delle 12.522 visite ispettive svolte, ben l’83% ha rilevato delle irregolarità, circa 10.393. Un dato preoccupante è legato al numero di provvedimenti di sospensione attuati, ben 6.196.

I provvedimenti di sospensione attuati sono così suddivisi:

4.085 per impiego di personale in nero;

2.111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Ricordiamo infine cosa riporta l’Allegato I del D.Lgs. 81/08 che può condurre al Provvedimento di Sospensione:

  1. Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
  3. Mancata formazione ed addestramento.
  4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).
  5. Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  6. Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
    12-bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
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